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Negoziazione assistita: come funziona e quali vantaggi offre


Scopri se la tua controversia può essere negoziata senza andare in causa.

La negoziazione assistita è stata istituita con la legge nr. 162 del 10 novembre 2014 in conversione del d.l. nr. 132 del 12 settembre 2014. Tale strumento è inquadrato nel più ampio disegno del Legislatore di introdurre sistemi alternativi per la soluzione di controversie che sostituiscano il giudizio innanzi a Tribunali o Giudici di Pace. La negoziazione assistita, in particolare, è volta a trovare una soluzione amichevole della controversia che prevenga la lite in modo risolutivo consentendo alle parti di ottenere un documento valido a tutti gli effetti. L’accordo raggiunto sarà frutto del compromesso tra le parti con reciproche concessioni di doveri e diritti.

Ogni parte, inoltre, deve essere assistita da un avvocato iscritto all’albo che partecipi al fine di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia.

Invito alla negoziazione

La negoziazione inizia con l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione con riferimento all’oggetto specifico della controversia per cercare di trovare un accordo bonario. L’invito viene formulato dall’avvocato incaricato e viene firmato anche dalla parte interessata alla controversia. Non vi sono forme specifiche che devono essere osservate per inviare la richiesta, ma è necessario che vi sia la prova dell’avvenuto ricevimento della stessa (raccomandata, pec).

L’invito alla negoziazione può essere accettato o rifiutato, intendendosi per rifiuto anche il silenzio. Il termine per accettare l’invito è di 30 giorni dal ricevimento. Questo termine, in caso di rifiuto alla negoziazione ovvero di negoziazione negativa, è il medesimo entro il quale deve essere iniziata la causa.

Vi sono due principali risvolti processuali in caso di mancata accettazione alla negoziazione assistita se essa è obbligatoria per legge. Il primo riguarda la possibilità per il Giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la parte che non ha accettato l’invito. Il secondo consente al Giudice di valutare l’opportunità di concedere la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo.

Convenzione di negoziazione

Prima di iniziare la negoziazione assistita è necessario predisporre la convenzione che è un accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite avvocati iscritti all’albo.

La convenzione deve contenere il termine, non inferiore a 1 mese e non superiore a 3 mesi, entro il quale le parti devono concludere la procedura. Tale termine può essere prorogato di altri 30 giorni su accordo delle parti. Oltre al termine la convenzione deve contenere anche l’oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili o questioni di lavoro.

Procedura di negoziazione

Dopo aver sottoscritto la convenzione di negoziazione le parti e gli avvocati incaricati iniziano il percorso per verificare se è possibile giungere ad un accordo amichevole della controversia. Gli incontri sono strettamente riservati e tutti coloro che vi partecipano si impegnano a non diffondere all’esterno le informazioni ricevute e le dichiarazioni rese. Ciò significa che le informazioni e le dichiarazioni non possono essere utilizzate in un procedimento avente in tutto o in parte il medesimo oggetto della negoziazione, né le parti e i loro avvocati possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle stesse.

Se al termine si giunge ad un accordo deve essere redatto un atto scritto e sottoscritto dalle parti, nonché firmato dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative di ordine pubblico. Tale atto costituisce titolo esecutivo e può essere utilizzato per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui invece le parti non riescano ad accordarsi, verrà certificata dagli avvocati la dichiarazione di mancato accordo.

Materie della negoziazione

Fermo restando che non possono essere oggetto della negoziazione assistita i diritti indisponibili e le controversie di lavoro, vi sono alcune materie che devono passare dalla negoziazione prima di poter andare in causa. Si tratta delle richieste di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori ai 50.000,00 euro e non oggetto di mediazione obbligatoria.

Altre materie possono essere trattate con la negoziazione assistita quali quelle relative al diritto di famiglia come separazione, divorzio e modifiche.

Il vantaggio, oltre al breve tempo in cui si può risolvere la questione, è anche di natura fiscale atteso che viene riconosciuto un credito di imposta per i compensi pagati ai legali che hanno assistito le parti nel procedimento nel caso di conclusione positiva.