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Redazione contratti

La struttura del contratto varia in base alle esigenze delle parti. Si possono concludere contratti consensuali o reali, i primi si perfezionano con il solo consenso i secondi con la consegna del bene, contratti di durata quali ad esempio la locazione o la somministrazione, contratti unilaterali o plurilaterali fino ad arrivare ai contratti aleatori il cui principale è quello assicurativo. Ogni contratto richiede attenzione particolare nella predisposizione di tutte le clausole che entrano in gioco.

Prima di sottoscrivere un qualsiasi tipo di contratto chiedi una consulenza ad un avvocato esperto in contrattualistica che sappia interpretare le clausole inserite e spiegarti il significato degli impegni previsti.

Preliminare di compravendita

Il contratto preliminare di compravendita è l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo in un momento successivo. Con il contratto preliminare l’acquirente si impegna ad acquistare ed il venditore a vendere un determinato bene identificando così la causa del contratto con quella del definitivo.

Particolarmente importante è la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, obbligatoria ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., in quanto tutela il promissario acquirente nei confronti di terzi nel caso in cui il promittente venditore abbia venduto ad altri il medesimo bene. Si pensi a quante volte ci si limita a firmare la proposta di acquisto di un immobile tramite un’agenzia immobiliare versando una caparra e stabilendo la data del rogito. A volte si tratta di pochi giorni, altre volte anche di mesi. In tale lasso di tempo il venditore ben potrebbe andare dal Notaio e vendere lo stesso bene ad un’altra persona. Solo con la trascrizione del preliminare il Notaio si potrebbe rendere conto che tale bene è promesso in vendita a noi e non al terzo.

Fornitura di merci

Per poter vendere dei prodotti non necessariamente occorre predisporre un contratto scritto, in quanto la vendita di cose mobili non richiede forme particolari. Il negozio non fa firmare un contratto al cliente che entra, così come un supermercato non pretende la firma di ogni acquirente. Vi sono situazioni, però, che richiedono l’adozione di misure prudenziali onde evitare successivi problemi. L’imprenditore che vende merce ai propri clienti deve poter porre rimedio con urgenza in caso di irregolarità siano esse dovute al mancato pagamento dei beni o all’inadempimento dell’altra parte. Così come occorre avere un contratto scritto per poter accertare gli eventuali difetti della cosa, per chiedere l’esecuzione coattiva del contratto ovvero la risoluzione dello stesso.

La predisposizione di un contratto per la fornitura della merce richiede particolare attenzione soprattutto in merito alle garanzie prestate, alla risoluzione di diritto, al foro competente. Rivolgersi ad un avvocato esperto in contrattualistica consente di prevenire molte liti.

Appalto tra privati

Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile, il primo dei quali stabilisce che: “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro”.

Proprio il contratto di appalto è oggetto di numerose liti in caso di ristrutturazione di un appartamento o di un edificio intero. Quante volte acquistando casa si affidano i lavori di ristrutturazione ad una impresa, previa redazione del contratto e del capitolato. Si crede di essere al riparo da ogni problema, ma non sempre è così. I contenziosi ruotano intorno all’esecuzione delle opere non sempre a regola d’arte, al pagamento di prezzi notevolmente lievitati rispetto al capitolato, al ritardo nella consegna dei lavori, sino all’uso di materiali di scarsa fattura rispetto a quelli indicati in contratto.

La predisposizione del contratto di appalto dovrebbe essere fatta da un avvocato esperto in contrattualistica eventualmente di concerto con il geometra che redige il capitolato delle opere, anziché basarsi su quello sottoposto dall’impresa.