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Parcella professionisti: quando si prescrive il diritto di credito?


Entro quanto tempo devi chiedere il pagamento al cliente?

Nel caso in cui il credito da recuperare derivi da un compenso professionale per l’opera prestata da un avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, etc. il creditore dovrà agire entro tre anni da quando il credito diventa esigibile, salvo che non vi sia un contratto scritto che preveda diversamente. Il codice civile, infatti, all’art. 2956 prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate; dei notai per gli atti del loro ministero; degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Il termine di prescrizione è più breve rispetto a quello ordinario decennale in quanto solitamente l’intervento di un avvocato o di un professionista in generale viene corrisposto ad opera terminata e senza particolari formalità. Nel caso in cui vi sia, invece, un contratto scritto, la prescrizione sarà decennale ordinaria, come previsto dalla Corte di Cassazione e non opererà la norma sulla prescrizione presuntiva sopra richiamata (Cass. 737/2017).

Prescrizione ordinaria decennale

Il codice civile all’art. 2946 stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Ciò significa che se il titolare non esercita il proprio diritto entro quel periodo di tempo dopo non potrà più fare nulla per soddisfare il proprio interesse. Il termine inizia a decorrere da quando è possibile far valere il proprio diritto.

Per fare alcuni esempi: il diritto del creditore di recuperare le somme si prescrive con il decorso del termine di dieci anni entro i quali deve tentare di ottenere dal debitore il pagamento. Se nel corso degli anni non viene fatto nulla il debitore sarà liberato, ovvero non dovrà più pagare se non spontaneamente.

Sono soggetti alla prescrizione decennale i debiti contratti con la banca, il versamento di alcune tasse quali Iva, Irpef, Imposte ipotecarie, etc.

Prescrizione di cinque anni

Altri diritti si prescrivono con il decorso del termine di cinque anni quali, ad esempio, il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito disciplinato dall’art. 2947 c.c. che prevede la decorrenza del termine dal giorno in cui si è verificato il fatto.

Analogamente si prescrivono in 5 anni, come previsto dall’art. 2948 c.c.

  • Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie
  • Il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
  • Le annualità delle pensioni alimentari;
  • Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
  • Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
  • Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ancora secondo il dispositivo dell’art. 2949 c.c. si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle impese. Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.

Prescrizioni brevi

In alcuni casi la legge stabilisce un termine ancora più breve per esercitare il diritto: si tratta delle prescrizioni di un anno, di due anni o di tre anni.

Si prescrivono in 1 anno:

  • Il diritto del mediatore al pagamento di una provvigione
  • I diritti derivanti dal contratto di spedizione e di trasporto
  • Il diritto al pagamento delle rate di premio dell’assicurazione
  • Il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore
  • Il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese
  • Il prezzo della pensione e dell’istruzione per coloro che tengono convitto o casa di educazione o istruzione
  • Il diritto degli ufficiali giudiziari per il compenso degli atti compiuti
  • Il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute
  • Il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali

Si prescrivono in 2 anni:

  • il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie

Si prescrivono in 3 anni:

  • Il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese
  • Il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese
  • Il diritto dei notai per gli atti del loro ministero
  • Il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese

Interruzione della prescrizione

La prescrizione può essere interrotta nei seguenti casi:

  • secondo l’art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta:

    • dalla notifica dell’atto con il quale si inizia il giudizio
    • dalla domanda proposta nel corso di un giudizio
    • dall’atto di costituzione in mora del debitore
  • Il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese

Per effetto dell’interruzione la prescrizione continua a decorrere nuovamente e per intero.

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