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Lesioni dell’alunno a scuola


Può capitare che durante la vita scolastica un bambino o un ragazzo si faccia male. Di chi è la responsabilità? Dei genitori, dell’insegnante o della scuola? Dipende dalle circostanze.

La scuola ha sicuramente una responsabilità di tipo contrattuale nel momento in cui accetta l’iscrizione dell’alunno e, pertanto, ha l’obbligo di vigilare sullo stesso fino a quando il ragazzo rimane all’interno del plesso scolastico ivi comprese le aree cortilizie, le palestre e le pertinenze varie.

Accanto alla responsabilità contrattuale, però, è presente anche un altro tipo di responsabilità, ovvero quella extracontrattuale sia per i danni che può riportare l’alunno sia per quelli cagionati dall’alunno ad altri compagni.

Obbligo di sorveglianza dell’insegnante

L’insegnante ha l’obbligo di sorvegliare tutti gli alunni durante il tempo in cui gli stessi sono presenti all’interno dell’istituto.

Ai sensi dell’art. 2047 c.c., infatti, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Quindi nel caso in cui un alunno faccia del male ad un suo compagno all’interno della scuola il relativo danno dovrà essere risarcito non dall’alunno, ma da chi doveva sorvegliare sullo stesso ovvero dall’insegnante salvo che non provi che non avrebbe potuto far nulla per impedire il fatto.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede, inoltre, che se il danneggiato non ha ottenuto il risarcimento del danno dal sorvegliante, potrà in via subordinata ottenere un’equa indennità da chi ha agito, cioè il soggetto incapace di intendere e volere.

Obbligo di sorveglianza della scuola

Anche la scuola ha l’obbligo diretto di vigilare sul comportamento dei propri alunni.

L’art. 2048 c.c. afferma che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si tratta di una responsabilità indiretta per fatto altrui. La responsabilità della scuola, secondo la Cassazione, opera per il solo fatto che l’evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l’onere di provare che l’evento dannoso si è verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti quello di dimostrare che l’evento non è dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti ovvero di non aver potuto impedire l’evento.

L’insegnante è sempre responsabile?

Quindi nel caso in cui un ragazzo si faccia male o procuri un danno ad un terzo l’insegnante è sempre responsabile? Secondo la Corte di Cassazione chi agisce per ottenere il risarcimento di un danno che ha subito deve dimostrare che il fatto si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza dell’insegnante, restando del tutto indifferente che venga richiamata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie.

Occorre anche osservare come l’obbligo di vigilanza dell’insegnante sia presente anche nel momento in cui la lezione finisce e fino a quando il ragazzo rimane all’interno dell’istituto scolastico. In questi casi il maestro dovrà curare di affidare la sorveglianza degli alunni ad altro insegnante o a personale dell’istituto scolastico effettuando, in tal modo, il passaggio di consegne. Al temine della lezione, infatti, non terminano anche gli obblighi di chi è addetto alla sorveglianza.