Skip to main content
Condividi su

Richiesta di restituzione di imposte indebitamente pagate


La Cassazione ha stabilito che devono ritenersi improponibili le istanze di rimborso relative ai rapporti tributari sottostanti oggetto di adesione, in quanto tali istanze costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione il quale, invece, in conformità della ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile.

Siccome avverso l’accertamento definitivo per adesione è preclusa ogni forma di impugnazione, la richiesta di restituzione dell’Iva indebitamente versata dal fornitore all’Erario, ovvero la non spettanza del tributo, trattandosi di IVA corrisposta a fronte di una prestazione di natura risarcitoria, non può essere accolta.

Cassazione n. 15042 del 29 maggio 2023

Scarica la sentenza