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L’art. 2103 del codice civile prevede che: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Durante il rapporto di lavoro il dipendente può trovarsi ad affrontare situazioni particolarmente gravose dovute a scadenze, progetti importanti, mancanza temporanea di personale. Si tratta di situazioni sicuramente stressanti, ma entro certi limiti fisiologiche nel corso del tempo.
Quando si può parlare di mobbing e quali prove devono essere portate davanti al Giudice per essere risarciti in modo giusto? Non è semplice dare una risposta definitiva a questa domanda perché, purtroppo, non esiste una disciplina all’interno dell’ordinamento italiano che consenta di classificare esattamente quali sono le attività che sono certamente riconducibili al mobbing e che, pertanto, sono vietate al datore di lavoro o ai colleghi.