Vi sono liti attive e passive che possono coinvolgere un condominio. L'amministratore ha la legittimazione ad agire o resistere sulla base del mandato ricevuto dall'assemblea. Ovviamente dovrà rivolgersi ad un avvocato con esperienza nel diritto condominiale sia per intraprendere iniziative stragiudiziali e giudiziali per il recupero di somme nei confronti di condomini morosi, sia per predisporre e gestire contratti con i terzi vuoi per l'esecuzione di semplici lavori, vuoi per il rifacimento del tetto o della facciata.
Numerosi sono i casi in cui è necessario l'intervento dell'avvocato per il passaggio di consegne e la verifica dell'operato del vecchio amministratore ovvero per partecipare o assistere l'amministratore durante le assemblee condominiali.
In queste ed in altre ipotesi è indispensabile essere affiancati da un avvocato condominiale per ottenere la migliore difesa possibile.
L’amministratore di condominio, nel momento in cui è nominato, ha dei precisi doveri richiamati dall’art. 1130 c.c. quali:
I condomini hanno la facoltà di controllare l’operato dell’amministratore. Questi, infatti, deve comunicare il locale dove si trovano i registri contabili e le pezze giustificative dei vari pagamenti, nonché indicare i giorni e gli orari in cui ciascun condomino può, previa richiesta, prenderne visione e ottenere copia dei documenti.
L’amministratore deve versare le somme che riceve da ciascun condomino su un conto dedicato al condominio ed esibire ad ogni richiesta copia dei rendiconti.
L’art. 1129 c.c. prevede che la revoca dell’amministratore possa essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea oppure disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino se non rende il conto della gestione, se non informa l’assemblea di un atto o provvedimento che esorbita dalle proprie attribuzioni o in caso di gravi irregolarità.
Sono considerate gravi irregolarità:
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.