Ottenuto il decreto ingiuntivo o una sentenza positiva di condanna, il creditore deve richiedere al debitore il pagamento di quanto preteso tramite l’atto di precetto. L’atto di precetto deve contenere ai sensi e per gli effetti dell’art. 480 c.p.c., l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concl...